Art. 22.
(Impresa familiare).

      1. Il terzo comma dell'articolo 230-bis del codice civile è sostituito dal seguente:

      «Ai fini della disposizione di cui al primo comma si intende come familiare il coniuge, il contraente del patto civile di solidarietà o il convivente, i parenti entro il terzo grado, gli affini entro il secondo; per impresa familiare quella cui collaborano il coniuge, il contraente del patto civile di solidarietà o il convivente, i parenti entro il terzo grado, gli affini entro il secondo grado».